Art. 128. 
                              Controlli 
  1. Al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni,  atti
e  documenti  ed  eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti   indicati
nell'art. 115, commi 1 e 2, ovvero chiedere che tali verifiche  siano
effettuate dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza. 
  2. In caso di ripetute violazioni  delle  disposizioni  concernenti
gli obblighi di pubblicita', il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta
della Banca d'Italia, puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
anche di singole sedi secondarie. 
  3. Con riguardo  ai  soggetti  indicati  nell'art.  121,  comma  2,
lettera c) il controllo previsto dal comma 1 e' demandato al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  al  quale  compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste  dagli  articoli  144,
commi 3 e 4, e 145, comma 3.