Art. 206 
                  Istituti di istruzione artistica 
 
  1. L'istruzione artistica e' impartita: 
a) negli istituti d'arte. 
b) nei licei artistici. 
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi  in
   essi compresi le accademie di belle arti, gli  istituti  superiori
   per le  industrie  artistiche,  i  conservatori  di  musica  e  le
   accademie nazionali di arte drammatica e di danza. 
  2.  Gli  istituti  ed  enti  che  hanno  il  fine   di   promuovere
l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza  del  Ministero
della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i  provveditori
agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
alla lettera c) del medesimo comma 1. 
  3. Gli istituti d'arte ed  i  licei  artistici  sono  disciplinati,
fatto salvo  quanto  previsto  nel  presente  titolo  per  tutti  gli
istituti di istruzione artistica,  dalle  norme  del  presente  testo
unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore  di
cui all'articolo 191. 
  4.  Gli  istituti  di  istruzione  artistica  non  statali  possono
ottenere il riconoscimento legale  o  il  pareggiamento,  secondo  le
disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.