Art. 235.
  1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e' cosi'
modificato:
    a)  nel  primo  comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del
mandamento"  sono  sostituite  dalle parole "dal prefetto o da un suo
delegato";
    b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e
24,  primo  comma,  la  parola  "pretore"  e' sostituita dalla parola
"prefetto";
    c)  negli  articoli  37,  primo comma, primo periodo, e 39, primo
comma,  la  parola  "pretore"  e'  sostituita  dalle  parole "giudice
delegato dal presidente del tribunale";
    d) il secondo comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
  "Lo  sposo che si trova nell'impossibilita' di presentare l'atto di
nascita,   puo'   supplirvi  con  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione.";
    e) il terzo comma dell'articolo 97 e' abrogato;
    f)  negli  articoli  178,  secondo comma, 179, primo comma, 180 e
181,  primo  e secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle
parole "prefetto o un suo delegato";
    g) il terzo comma dell'articolo 181 e' abrogato;
    h)  nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per
essa il pretore" sono soppresse.
 
           Note all'art. 235:
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della  legge
          15  maggio  1997,  n.  127  recante: "Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo.".
            "Art.  2  (Disposizioni  in  materia di stato civile e di
          certificazione anagrafica). - (Omissis).
            12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
             a)  riduzione e semplificazione dei registri dello stato
          civile;
             b) eliminazione o riduzione  delle  fasi  procedimentali
          che  si  svolgono  tra  uffici di diverse amministrazioni o
          della medesima amministrazione;
             c)  eliminazione,  riduzione  e  semplificazione   degli
          adempimenti  richiesti  al  cittadino  in  materia di stato
          civile;
             d) revisione delle competenze e dei  procedimenti  degli
          organi  della  giurisdizione volontaria in materia di stato
          civile;
             e)   riduzione   dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti;
             f) regolazione uniforme dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
             g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima  attivita',  anche  riunendo  in  una  unica fonte
          regolamentare, ove  cio'  non  ostacoli  la  conoscibilita'
          normativa,  disposizioni  provenienti  da  fonti  di  rango
          diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
          restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
            (Omissis).".
            -  Il  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.  1238   reca:
          "Ordinamenti dello stato civile".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  20  del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 20. - I registri, prima di  essere  posti  in  uso,
          sono  vidimati  in  ciascun foglio dal prefetto o da un suo
          delegato il quale nella prima pagina  di  ciascun  registro
          indica di quanti fogli questo e' composto.
            Per tale vidimazione il podesta' di ogni comune trasmette
          al  prefetto, non oltre il mese di ottobre di ciascun anno,
          i  registri  occorrenti  per  l'anno successivo. I registri
          vidimati devono essere restituiti al podesta' non oltre  il
          15 dicembre.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  21  del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1328, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 21. - L'ufficiale dello stato civile, se nel  corso
          dell'anno riconosce che qualche registro non e' sufficiente
          alla   registrazione   degli  atti  sino  al  31  dicembre,
          trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al
          prefetto  per  la  vidimazione,   a   norma   dell'articolo
          precedente.
            Il prefetto deve indicare espressamente nell'intestazione
          del registro che questo e' un supplemento di altro registro
          corrispondente.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  24  del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 24. - Il primo atto che si riceve in un registro e'
          steso immediatamente dopo la menzione  fatta  dal  prefetto
          del numero dei fogli di cui si compone il registro.
            Gli altri atti sono stesi di seguito senza lasciar spazio
          in bianco.
            Le  linee  che  non  rimangono  scritte per intero devono
          essere coperte, alla presenza delle parti e dei  testimoni,
          con una riga di inchiostro.
            Le  date  ed ogni altra indicazione numerica sono scritte
          in lettere per esteso.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  37  del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente  decreto
          e' il seguente:
            "Art.  37.  -  Se  uno  solo  degli originali in corso e'
          smarrito  o  distrutto,  il  procuratore  della  Repubblica
          provvede affinche', sotto la vigilanza del giudice delegato
          dal  presidente  del  tribunale,  sia  fatta  copia  esatta
          dell'originale che ancora si conserva.  Nello  stesso  modo
          provvede il procuratore della Repubblica quando e' smarrito
          o distrutto l'originale depositato presso la cancelleria.
            Se  e'  smarrito  o distrutto l'originale gia' depositato
          negli  archivi   del   comune,   la   copia   da   estrarre
          dall'originale  depositato  presso  la cancelleria e' fatta
          sotto la vigilanza di un giudice  delegato  dal  presidente
          del tribunale.
            La  copia  che  deve  sostituire  l'originale distrutto o
          smarrito e' vidimata dal procuratore della Repubblica.
            La spesa della copia e' a carico del comune o dell'erario
          dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto a
          parteneva  all'archivio  del  comune  o  a   quello   della
          cancelleria del tribunale.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  39  del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 39. - Nel caso di  distruzione  di  registri  dello
          stato  civile, quando per il numero rilevante degli atti da
          ricostruire si  presenta  laboriosa  e  complessa  la  loro
          ricostituzione   secondo   le   norme  ordinarie  stabilite
          nell'articolo precedente, puo' essere disposto con  decreto
          del  Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  che alla loro
          ricostituzione provvedano, entro un determinato periodo  di
          tempo,  commissioni  locali presiedute dal giudice delegato
          dal presidente del tribunale e composte del podesta', o  di
          chi  ne  fa'  le  veci,  di  un  ministro  del  culto e del
          segretario comunale.
            Alle dette commissioni spettano, limitatamente agli  atti
          suddetti,  le  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria ai
          sensi dell'articolo precedente.
            Esse, su domanda di parte o di  ufficio,  procedono  agli
          accertamenti  e alle indagini necessarie, richiedono atti e
          notizie, raccolgono documenti, informazioni ed  ogni  altro
          elemento  occorrente ed hanno facolta' di sentire testimoni
          sotto  il  vincolo  del   giuramento.   In   seguito   agli
          accertamenti  fatti deliberano la ricostituzione degli atti
          da trascrivere nei registri dello stato  civile,  la  quale
          pero' avviene soltanto dopo che alla deliberazione e' stata
          data  conveniente  pubblicita'  ed  e' trascorso il termine
          fissato nella deliberazione stessa, entro il quale sia  gli
          interessati   sia   il   pubblico  ministero  possono  fare
          opposizione davanti al tribunale.
            Gli atti  ricostituiti  ai  sensi  dei  commi  precedenti
          tengono  luogo  di  quelli  distrutti  salvo  all'autorita'
          giudiziaria, su richiesta del pubblico  ministero  o  delle
          parti,  di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto
          ricostituito, in  base  a  copia  o  certificato  autentici
          legalmente     estratti     dall'originale,    che    siano
          successivamente ritrovati.".
            - Il testo vigente  dell'art.  97  del  regio  decreto  9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art.   97.   -   Chi   richiede  la  pubblicazione  deve
          presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 95 del  libro
          primo  del  codice civile, tutti gli altri documenti che in
          base  alle  fatte  dichiarazioni  sono  necessari  per   la
          celebrazione del matrimonio.
            Lo  sposo  che si trova nell'impossibilita' di presentare
          l'atto di nascita, puo'  supplirvi  con  una  dichiarazione
          sostitutiva di certificazione.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  178 del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 178. - Le  annotazioni  sugli  atti  contenuti  nei
          registri  dello  stato  civile  devono  essere  eseguite  a
          margine  o  in  calce  di   essi,   secondo   le   speciali
          disposizioni  che  le stabiliscono. Tuttavia le annotazioni
          che dovrebbero essere eseguite  a  margine  possono  essere
          fatte  in  calce e quelle che dovrebbero essere eseguite in
          calce possono essere fatte a margine, quando e' esaurito lo
          spazio per esse rispettivamente riservato.
            Se  e'  esaurito   tutto   lo   spazio   destinato   alle
          annotazioni,   l'ufficiale   dello   stato   civile   o  il
          cancelliere, che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le
          iscrive,  previa  autorizzazione  del   procuratore   della
          Repubblica,  su un foglio a parte vistato dal prefetto o un
          suo delegato.
            Tale foglio, di cui deve essere fatta  nota  di  richiamo
          nell'atto  e'  inserito  insieme  con  il  provvedimento di
          autorizzazione in apposito fascicolo da unire al rispettivo
          registro.".
            - Il testo vigente dell'art.  179  del  regio  decreto  9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 179. - Il prefetto o un suo delegato si deve recare
          nei  mesi  di  gennaio  e  di  luglio negli uffici di stato
          civile compresi nella propria giurisdizione per verificare:
             1) se i registri  sono  tenuti  con  regolarita'  e  con
          precisione;
             2)  se  sono  stati prodotti tutti i documenti richiesti
          dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle  leggi
          sul  bollo  e registro, e se sono regolarmente disposti nel
          volume degli allegati;
             3) se gli atti sono stati inseriti in ambedue i registri
          originali;
             4)  se  sono  state  osservate  tutte  le  altre   norme
          stabilite dalla legge.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  180 del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 180. - Terminata la verificazione, il prefetto o un
          suo  delegato  fa in ciascun registro e sotto l'ultimo atto
          la seguente dichiarazione:  ''Verificato in  questo  giorno
          ...........  del  mese  .......................   dell'anno
          ..............'' e vi appone la firma.".
            - Il testo vigente dell'art.  181  del  regio  decreto  9
          luglio  1939, n. 1238, come modificato dal presene decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 181.  -  Il  prefetto  o  un  suo  delegato  redige
          processo verbale della eseguita verificazione. Nel processo
          verbale  sono  indicati  il giorno in cui ha avuto luogo la
          verificazione, il numero degli atti esistenti e  verificati
          in ciascun registro e le osservazioni fatte.
            Il  processo verbale e' sottoscritto dall'ufficiale dello
          stato  civile  ed  e'  trasmesso   al   procuratore   della
          Repubblica.".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  182 del regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            Art. 182. - Il procuratore della Repubblica e' incaricato
          di  vigilare  sulla  regolare  tenuta  dei  registri  e  in
          generale sul servizio dello stato civile.
            Egli,   salvo  quanto  e'  disposto  nell'art.  94,  deve
          procedere in ciascun anno alla verificazione dei  registri,
          dopo  che  sono  stati  depositati  nella  cancelleria  del
          tribunale; deve  altresi'  redigere  con  l'assistenza  del
          cancelliere  un  processo  verbale  attestante  i risultati
          delle verificazioni eseguite e ordinare quindi il  deposito
          dei  registri  negli  archivi  del  tribunale. Puo' inoltre
          procedere, in ogni tempo, a verificazione straordinaria dei
          registri esistenti presso gli uffici di stato civile.".