Art. 282 
 
 
                      Esdebitazione di diritto 
 
    1. Per le procedure di liquidazione controllata,  l'esdebitazione
opera  di  diritto  a  seguito  del  provvedimento  di   chiusura   o
anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e'  dichiarata
con decreto  motivato  del  tribunale,  iscritto  al  registro  delle
imprese su richiesta del cancelliere. 
    2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1,
lettera a), e, per il consumatore, anche quella di  cui  all'articolo
69, comma 1. 
    3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato  al  pubblico
ministero e ai creditori, i quali possono proporre  reclamo  a  norma
dell'articolo 124; il termine  per  proporre  reclamo  e'  di  trenta
giorni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.