Art. 283 
 
 
                         Debitore incapiente 
 
    1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di
offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in
prospettiva futura, puo'  accedere  all'esdebitazione  solo  per  una
volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti
che  consentano  il  soddisfacimento  dei  creditori  in  misura  non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi
del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 
    2. La valutazione di rilevanza di cui  al  comma  1  deve  essere
condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito  e
quanto occorrente al mantenimento del debitore e della  sua  famiglia
in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato
per un parametro corrispondente al numero dei  componenti  il  nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 
    3. La domanda di esdebitazione e'  presentata  tramite  l'OCC  al
giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: 
    a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione  delle  somme
dovute; 
    b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione  compiuti
negli ultimi cinque anni; 
    c) la copia delle dichiarazioni  dei  redditi  degli  ultimi  tre
anni; 
    d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e  di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 
    4.   Alla   domanda   deve   essere   allegata   una    relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
    d) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
    5. L'OCC, nella relazione, deve indicare  anche  se  il  soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 
    6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 
    7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute  utili,  valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza  di
atti in frode e la mancanza di dolo o colpa  grave  nella  formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le
modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare,  a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione  annuale
relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
    8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori,  i  quali
possono proporre opposizione nel termine di  trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato
nelle  forme  ritenute  piu'  opportune  il  contraddittorio  tra   i
creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto.  La
decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50. 
    9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che
concede l'esdebitazione,  vigila  sulla  tempestivita'  del  deposito
della dichiarazione di cui  al  comma  7  e,  se  il  giudice  ne  fa
richiesta, compie le verifiche necessarie per  accertare  l'esistenza
di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 283: 
 
              - Il D.P.C.M  5  dicembre  2013,  n.  159  (Regolamento
          concernente la revisione delle modalita' di  determinazione
          e i campi di applicazione dell'Indicatore della  situazione
          economica equivalente - ISEE) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.