(Trattato-art. 256)
 
                              Art. 256 
 
 
    a) Un Tribunale arbitrale misto  sara'  costituito  fra  ciascuna
delle  Potenze  alleate  e  associate,  da  un  lato,  e   l'Austria,
dall'altro, entro tre  mesi  a  datare  dall'entrata  in  vigore  del
presente trattato. Ciascuno di questi Tribunali sara' composto di tre
membri. Ciascuno del Governi interessati  designera'  uno  di  questi
membri. Il presidente  sara'  scelto  d'accordo  fra  i  due  Governi
interessati. 
 
  Quando questo accordo non possa  raggiungersi,  il  presidente  del
Tribunale   e   due   altre   persone   che   possano    sostituirlo,
all'occorrenza, saranno scelti dal  Consiglio  della  Societa'  delle
Nazioni, e finche'  il  Consiglio  non  sia  costituito,  dal  signor
Gustavo Ador. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali
durante la guerra. 
 
  Sa un Governo non procede, entro un mese, alla designazione  di  un
membro del Tribunale, questo membro sara' scelto, in caso di vacanza,
dall'altro  Governo  fra  le  due  persone  predette,   diverse   dal
presidente. 
 
  La  decisione  della  maggioranza  dei  membri  sara'  quella   del
Tribunale. 
 
    b) I Tribunali arbitrali misti costituiti in  applicazione  della
lettera a) decideranno le controversie che sono di loro competenza  a
norma delle sezioni III, IV, V e VII. 
 
  Inoltre tutte le controversie, di  qualunque  specie,  relative  ai
contratti  conchiusi  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
trattato, fra i sudditi  delle  Potenze  alleate  e  associate,  e  i
sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno definite dal  Tribunale
arbitrale misto, escluse tuttavia le vertenze  che,  in  applicazione
dalle leggi delle Potenze alleate,  associate  o  neutrali,  sono  di
competenza dei Tribunali nazionali di queste  Potenze.  In  tal  caso
queste controversie saranno  definite  dai  Tribunali  nazionali,  ad
esclusione del  Tribunale  arbitrale  misto.  La  parte  interessata,
suddita di una Potenza alleata o associata potra' tuttavia portare la
questione dinanzi al  Tribunale  misto,  a  meno  che  la  sua  legge
nazionale non vi si opponga. 
 
    c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri  saranno
designati,  affinche'  qualunque  Tribunale  arbitrale  misto   possa
dividersi in piu' sezioni. Ognuna di tali sezioni sara' composta  nel
modo predetto. 
 
    d) Ciascun Tribunale arbitrale misto stabilira' la sua procedura,
in quanto non sia  determinata  dall'allegato  seguente;  esso  avra'
facolta' di determinare le somme dovute dalla parte  soccombente  per
spese di lite. 
 
    e) Ogni Governo paghera' gli onorari  del  membro  del  Tribunale
arbitrale misto da lui nominato  e  dell'agente  che  designera'  per
rappresentarlo davanti  al  Tribunale.  Gli  onorari  del  presidente
saranno stabiliti per accordo speciale fra i Governi interessati e le
spese comuni di ogni Tribunale  saranno  pagate  per  meta'  dai  due
Governi. 
 
    f) Le Alte Parti contraenti  si  impegnano  a  cio'  che  i  loro
Tribunali e le loro  autorita'  prestino  direttamente  ai  Tribunali
arbitrali  misti  tutta  l'assistenza  che  sara'   loro   possibile,
specialmente por  quanto  concerne  la  trasmissione  degli  atti  da
notificare e l'assunzione delle prove. 
 
    g) Le  Alte  Parti  contraenti  convengono  di  considerare  come
definitive le decisioni del Tribunale arbitrale misto e  di  renderle
obbligatorie per i propri sudditi. 
 
                              ALLEGATO. 
                                § 1. 
 
  In caso di morte o di dimissioni di un membro del Tribunale,  o  se
un  membro   del   Tribunale,   per   una   ragione   qualsiasi,   e'
nell'impossibilita' di adempiere alle  sue  funzioni,  si  procedera'
alla sua sostituzione con la stessa  procedura  seguita  per  la  sua
nomina. 
 
                                § 2. 
 
  Il Tribunale adottera' norme di procedura conformi alla giustizia e
all'equita', stabilira' l'ordine e i termini entro i quali ogni parte
dovra' presentare le sue conclusioni, e le formalita'  richieste  per
fornire le prove. 
 
                                § 3. 
 
  Gli avvocati e i consulenti delle due parti saranno  autorizzati  a
presentare oralmente e per scritto al Tribunale le loro deduzioni per
sostenere e difendere la loro causa. 
 
                                § 4. 
 
  Il Tribunale conservera' gli  atti  delle  cause  che  gli  saranno
sottoposte,  e  dei  procedimenti   relativi   alle   medesime,   con
l'indicazione della data. 
 
                                § 5. 
 
  Ciascuna Potenza interessata potra' nominare un segretario.  Questi
segretari  costituiranno  il  segretariato  misto  del  Tribunale,  e
resteranno ai suoi ordini. Il Tribunale puo'  nominare  e  adoperare,
occorrendo, uno o piu' funzionari,  per  assisterlo  nell'adempimento
del suo compito. 
 
                                § 6. 
 
  Il Tribunale decidera' tutte le questioni  e  fattispecie  che  gli
saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze ed informazioni
che potranno essere prodotte dalle parti interessate. 
 
                                § 7. 
 
  Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fornire al  tribunale  tutte
le  facilitazioni  e  le  informazioni  necessarie  per  eseguire  le
inchieste. 
 
                                § 8. 
 
  La  lingua  da  usare  nel  procedimento  sara',  in  mancanza   di
convenzione  contraria,  l'inglese,  il  francese,  l'italiano  o  il
giapponese,  secondo  che  sara'  deciso  dalla  Potenza  alleata   o
associata interessata. 
 
                                § 9. 
 
  Il luogo  e  la  data  delle  udienze  di  ogni  Tribunale  saranno
determinati dal suo presidente.