Art. 256 a) Un Tribunale arbitrale misto sara' costituito fra ciascuna delle Potenze alleate e associate, da un lato, e l'Austria, dall'altro, entro tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente trattato. Ciascuno di questi Tribunali sara' composto di tre membri. Ciascuno del Governi interessati designera' uno di questi membri. Il presidente sara' scelto d'accordo fra i due Governi interessati. Quando questo accordo non possa raggiungersi, il presidente del Tribunale e due altre persone che possano sostituirlo, all'occorrenza, saranno scelti dal Consiglio della Societa' delle Nazioni, e finche' il Consiglio non sia costituito, dal signor Gustavo Ador. Queste persone apparterranno a Potenze rimaste neutrali durante la guerra. Sa un Governo non procede, entro un mese, alla designazione di un membro del Tribunale, questo membro sara' scelto, in caso di vacanza, dall'altro Governo fra le due persone predette, diverse dal presidente. La decisione della maggioranza dei membri sara' quella del Tribunale. b) I Tribunali arbitrali misti costituiti in applicazione della lettera a) decideranno le controversie che sono di loro competenza a norma delle sezioni III, IV, V e VII. Inoltre tutte le controversie, di qualunque specie, relative ai contratti conchiusi prima dell'entrata in vigore del presente trattato, fra i sudditi delle Potenze alleate e associate, e i sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno definite dal Tribunale arbitrale misto, escluse tuttavia le vertenze che, in applicazione dalle leggi delle Potenze alleate, associate o neutrali, sono di competenza dei Tribunali nazionali di queste Potenze. In tal caso queste controversie saranno definite dai Tribunali nazionali, ad esclusione del Tribunale arbitrale misto. La parte interessata, suddita di una Potenza alleata o associata potra' tuttavia portare la questione dinanzi al Tribunale misto, a meno che la sua legge nazionale non vi si opponga. c) Se il numero degli affari lo giustifica, altri membri saranno designati, affinche' qualunque Tribunale arbitrale misto possa dividersi in piu' sezioni. Ognuna di tali sezioni sara' composta nel modo predetto. d) Ciascun Tribunale arbitrale misto stabilira' la sua procedura, in quanto non sia determinata dall'allegato seguente; esso avra' facolta' di determinare le somme dovute dalla parte soccombente per spese di lite. e) Ogni Governo paghera' gli onorari del membro del Tribunale arbitrale misto da lui nominato e dell'agente che designera' per rappresentarlo davanti al Tribunale. Gli onorari del presidente saranno stabiliti per accordo speciale fra i Governi interessati e le spese comuni di ogni Tribunale saranno pagate per meta' dai due Governi. f) Le Alte Parti contraenti si impegnano a cio' che i loro Tribunali e le loro autorita' prestino direttamente ai Tribunali arbitrali misti tutta l'assistenza che sara' loro possibile, specialmente por quanto concerne la trasmissione degli atti da notificare e l'assunzione delle prove. g) Le Alte Parti contraenti convengono di considerare come definitive le decisioni del Tribunale arbitrale misto e di renderle obbligatorie per i propri sudditi. ALLEGATO. § 1. In caso di morte o di dimissioni di un membro del Tribunale, o se un membro del Tribunale, per una ragione qualsiasi, e' nell'impossibilita' di adempiere alle sue funzioni, si procedera' alla sua sostituzione con la stessa procedura seguita per la sua nomina. § 2. Il Tribunale adottera' norme di procedura conformi alla giustizia e all'equita', stabilira' l'ordine e i termini entro i quali ogni parte dovra' presentare le sue conclusioni, e le formalita' richieste per fornire le prove. § 3. Gli avvocati e i consulenti delle due parti saranno autorizzati a presentare oralmente e per scritto al Tribunale le loro deduzioni per sostenere e difendere la loro causa. § 4. Il Tribunale conservera' gli atti delle cause che gli saranno sottoposte, e dei procedimenti relativi alle medesime, con l'indicazione della data. § 5. Ciascuna Potenza interessata potra' nominare un segretario. Questi segretari costituiranno il segretariato misto del Tribunale, e resteranno ai suoi ordini. Il Tribunale puo' nominare e adoperare, occorrendo, uno o piu' funzionari, per assisterlo nell'adempimento del suo compito. § 6. Il Tribunale decidera' tutte le questioni e fattispecie che gli saranno sottoposte, in base alle prove, testimonianze ed informazioni che potranno essere prodotte dalle parti interessate. § 7. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a fornire al tribunale tutte le facilitazioni e le informazioni necessarie per eseguire le inchieste. § 8. La lingua da usare nel procedimento sara', in mancanza di convenzione contraria, l'inglese, il francese, l'italiano o il giapponese, secondo che sara' deciso dalla Potenza alleata o associata interessata. § 9. Il luogo e la data delle udienze di ogni Tribunale saranno determinati dal suo presidente.