Art. 257 Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una sentenza in una controversia prevista dalle sezioni III, IV, V e VII, e se questa sentenza non e' conforme alle disposizioni dei detti articoli o regolamenti, la parte che avra' subito per tale fatto un pregiudizio avra' diritto a una riparazione che sara' determinata dal Tribunale arbitrale misto. Su domanda del suddito di una Potenza alleata o associata, la riparazione predetta potra', quando sia possibile, essere effettuata dal tribunale arbitrale misto, rimettendo le parti nella situazione in cui erano prima delle sentenze pronunciate dal tribunale dell'antico Impero d'Austria.