(Trattato-art. 257)
 
                              Art. 257 
 
 
  Se un tribunale competente ha pronunciato o pronuncia una  sentenza
in una controversia prevista dalle sezioni III, IV, V  e  VII,  e  se
questa sentenza non e' conforme alle disposizioni dei detti  articoli
o  regolamenti,  la  parte  che  avra'  subito  per  tale  fatto   un
pregiudizio avra' diritto a una riparazione che sara' determinata dal
Tribunale arbitrale misto. Su domanda  del  suddito  di  una  Potenza
alleata o associata,  la  riparazione  predetta  potra',  quando  sia
possibile,  essere  effettuata   dal   tribunale   arbitrale   misto,
rimettendo le  parti  nella  situazione  in  cui  erano  prima  delle
sentenze pronunciate dal tribunale dell'antico Impero d'Austria.