(Regolamento-art. 436)
 
                              Art. 436. 
 
 
  Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello
stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di  tesoreria  sul
quale  gli  assegni  sono  stati  tratti,  con   l'osservanza   delle
disposizioni di cui ai precedenti articoli 417, 420, 421,  423,  426,
428, 432, 434 e 435. Lo  stabilimento  puo'  rifiutare  il  pagamento
dell'assegno se non sia in possesso del tallone corrispondente.