Art. 437. Gli agenti della riscossione a cui favore siano stati girati assegni, comprendono gli assegni stessi, debitamente da loro quietanzati e muniti della indicazione «pagato» firmata dall'agente, nei versamenti che essi devono eseguire presso le sezioni di R. tesoreria, analogamente a quanto e' prescritto per gli altri titoli di spesa dall'art. 235 del presente regolamento.