(Regolamento-art. 438)
 
                              Art. 438. 
 
 
  Le sezioni di tesoreria  curano  l'incasso  degli  assegni  di  cui
all'articolo  precedente   presso   lo   stabilimento   dell'istituto
esistente nel capoluogo o per mezzo  di  esso  se  gli  assegni  sono
tratti su altro stabilimento della provincia e  provvedono,  poi,  al
rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno eseguito  il
versamento.