(Regolamento-art. 439)
 
                              Art. 439. 
 
 
  Gli assegni pagati sono dagli stabilimenti trasmessi  giornalmente,
insieme con i relativi talloni, alla  delegazione  del  tesoro  della
rispettiva provincia, descritti in separate distinte  a  seconda  che
trattisi  di  assegni  emessi  dall'amministrazione  centrale  o   da
funzionari delegati. 
 
  Tali distinte, da compilarsi in tre  esemplari,  debbono  contenere
l'indicazione  del  numero  ordinale  dell'assegno,  del   ministero,
amministrazione od ufficio emittente e dell'ammontare. 
 
  La delegazione, fatti i debiti riscontri, con  gli  elenchi  a  suo
tempo pervenutile a norma degli  articoli  315  e  344  riscontra  la
regolarita' dei pagamenti ed  eseguito  il  discarico  sugli  elenchi
stessi, trattiene uno  degli  esemplari  delle  distinte  pervenutele
dagli stabilimenti e trasmette gli assegni  pagati  alla  coesistente
sezione di tesoreria insieme alle  altre  due  copie  delle  distinte
munite del proprio visto e della autorizzazione di rimborso. 
 
  La sezione di tesoreria provvede a rimborsare gli  stabilimenti  in
base ai risultati di dette distinte, trasmettendone, in  pari  tempo,
una copia agli stabilimenti stessi. 
 
  Gli assegni cosi' rimborsati vengono, dalla sezione  di  tesoreria,
annullati e perforati giusta il disposto degli articoli  322  e  423,
portati in uscita e compresi poi nelle proprie contabilita'.