(Codice Penale-art. 515)
                              Art. 515. 
 
                (Frode nell'esercizio del commercio) 
 
  Chiunque, nell'esercizio di una attivita'  commerciale,  ovvero  in
uno spaccio aperto al  pubblico,  consegna  all'acquirente  una  cosa
mobile  per  un'altra,  ovvero  una   cosa   mobile,   per   origine,
provenienza, qualita' o quantita', diversa  da  quella  dichiarata  o
pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un  piu'  grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
ventimila. 
 
  Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione  fino
a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.