(Codice Penale-art. 516)
                              Art. 516. 
 
      (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 
 
  Chiunque pone in vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio  come
genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con  la  reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.