(Codice di procedura penale-art. 472)
 
                              Art. 472 
 
       (Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza) 
 
  Il dibattimento e' chiuso appena terminata la discussione. 
 
  La  sentenza  e'  deliberata  dagli  stessi   giudici   che   hanno
partecipato al dibattimento, senza  interruzione,  salvi  i  casi  di
assoluta impossibilita', e il  dispositivo  e'  letto  immediatamente
all'udienza pubblica dal presidente o da un giudice  del  collegio  o
dal  pretore,  fuori  dei  casi  preveduti  dal   secondo   capoverso
dell'articolo 423 e dalla prima parte dell'articolo 425, nei quali la
lettura avviene a porte chiuse. 
 
  La lettura  del  dispositivo  sostituisce  la  notificazione  della
sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi
presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura.