Art. 472 (Chiusura del dibattimento e pronuncia della sentenza) Il dibattimento e' chiuso appena terminata la discussione. La sentenza e' deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, senza interruzione, salvi i casi di assoluta impossibilita', e il dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente o da un giudice del collegio o dal pretore, fuori dei casi preveduti dal secondo capoverso dell'articolo 423 e dalla prima parte dell'articolo 425, nei quali la lettura avviene a porte chiuse. La lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura.