(Codice di procedura penale-art. 473)
 
                              Art. 473 
 
             (Norme per la deliberazione della sentenza) 
 
  Nel deliberare la sentenza il presidente sottopone separatamente  a
decisione le  questioni  pregiudiziali,  quelle  incidentali  la  cui
decisione  sia  stata  differita,  quelle  di  fatto  e  di   diritto
riguardanti   l'imputazione,   e   quindi,   se    occorre,    quelle
sull'applicazione delle pene e delle misure  di  sicurezza.  Tutti  i
giudici danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato
quello sulle altre. 
 
  Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato
in grado o a parita' di grado dal giudice meno anziano,  e  vota  per
ultimo. Nei procedimenti davanti alla corte d'assise votano prima gli
assessori, cominciando dall'assessore meno anziano in ordine di eta'. 
 
  Se i giudici presenti al dibattimento eccedono il numero legale,  i
meno elevati in grado o i meno anziani non possono  partecipare  alla
votazione, a pena di nullita',  salvo  che  uno  di  essi  sia  stato
relatore all'udienza, nel qual caso egli prende  il  posto  del  meno
elevato in grado o del meno anziano fra coloro che  avrebbero  dovuto
votare. 
 
  Qualora nella votazione si manifestino  piu'  di  due  opinioni,  i
giudici che hanno votato per la  pena  piu'  grave  si  riuniscono  a
quelli che hanno votato per la pena gradatamente piu'  prossima  alla
piu' grave, fino a che venga a  risultare  la  maggioranza.  In  ogni
altro caso, quando su una questione vi e' parita'  di  voti,  prevale
l'opinione piu' favorevole all'imputato. 
 
  La  deliberazione  e'  sempre  segreta,  e  nessuno  puo'   opporre
l'inosservanza delle disposizioni precedenti come causa di nullita' o
d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito nel  secondo  capoverso  di
questo articolo. 
 
  Il dispositivo e' scritto e firmato dal presidente o dal pretore e,
dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti.