Art. 473 (Norme per la deliberazione della sentenza) Nel deliberare la sentenza il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione, e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. Tutti i giudici danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado o a parita' di grado dal giudice meno anziano, e vota per ultimo. Nei procedimenti davanti alla corte d'assise votano prima gli assessori, cominciando dall'assessore meno anziano in ordine di eta'. Se i giudici presenti al dibattimento eccedono il numero legale, i meno elevati in grado o i meno anziani non possono partecipare alla votazione, a pena di nullita', salvo che uno di essi sia stato relatore all'udienza, nel qual caso egli prende il posto del meno elevato in grado o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare. Qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i giudici che hanno votato per la pena piu' grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena gradatamente piu' prossima alla piu' grave, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi e' parita' di voti, prevale l'opinione piu' favorevole all'imputato. La deliberazione e' sempre segreta, e nessuno puo' opporre l'inosservanza delle disposizioni precedenti come causa di nullita' o d'impugnazione, salvo quanto e' stabilito nel secondo capoverso di questo articolo. Il dispositivo e' scritto e firmato dal presidente o dal pretore e, dopo la lettura all'udienza, viene unito agli atti.