(Codice di procedura penale-art. 474)
 
                              Art. 474 
 
                 (Requisiti formali della sentenza) 
 
  La sentenza contiene: 
 
  1° l'intestazione al nome del Re e la menzione  dell'Autorita'  che
l'ha pronunciata; 
 
  2°   le   generalita'   dell'imputato   o   quant'altro   valga   a
identificarlo, le generalita' della persona civilmente obbligata  per
l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; 
 
  3°  l'enunciazione  del  fatto  e  delle  circostanze  che  formano
l'oggetto dell'imputazione; 
 
  4° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su  cui
la sentenza e' fondata; 
 
  5° l'indicazione degli articoli di legge applicati; 
 
  6° il dispositivo; 
 
  7° la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata e
del cancelliere. 
 
  Se,  per  impedimento  sopraggiunto  dopo  la  pubblicazione  della
sentenza, alcuno dei giudici non puo'  sottoscriverla,  ne  e'  fatta
menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici. Se  trattasi
di  sentenza   pronunciata   dal   pretore,   e   questi   non   puo'
sottoscriverla, il presidente del tribunale del circondario vi appone
la propria sottoscrizione, menzionando la causa della sostituzione.