Art. 474 (Requisiti formali della sentenza) La sentenza contiene: 1° l'intestazione al nome del Re e la menzione dell'Autorita' che l'ha pronunciata; 2° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo, le generalita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; 3° l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'oggetto dell'imputazione; 4° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui la sentenza e' fondata; 5° l'indicazione degli articoli di legge applicati; 6° il dispositivo; 7° la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata e del cancelliere. Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, alcuno dei giudici non puo' sottoscriverla, ne e' fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici. Se trattasi di sentenza pronunciata dal pretore, e questi non puo' sottoscriverla, il presidente del tribunale del circondario vi appone la propria sottoscrizione, menzionando la causa della sostituzione.