Art. 476 (Rettificazione della sentenza) Si provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 149: 1° quando occorre rettificare le generalita' dell'imputato o di altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identita' fisica; 2° quando occorre completare la motivazione insufficiente; 3° quando il dispositivo della sentenza e' difforme da quello letto all'udienza ed esistente negli atti; 4° nel caso di mancanza di requisiti non prescritti a pena di nullita'.