(Codice di procedura penale-art. 476)
 
                              Art. 476 
 
                   (Rettificazione della sentenza) 
 
  Si provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 149: 
 
  1° quando occorre rettificare le  generalita'  dell'imputato  o  di
altre persone, sempre che non sia dubbia la loro identita' fisica; 
 
  2° quando occorre completare la motivazione insufficiente; 
 
  3° quando il dispositivo della sentenza e' difforme da quello letto
all'udienza ed esistente negli atti; 
 
  4° nel caso di mancanza di  requisiti  non  prescritti  a  pena  di
nullita'.