(Codice di procedura penale-art. 477)
 
                              Art. 477 
 
          (Relazioni tra la sentenza e l'accusa contestata) 
 
  Nella sentenza il  giudice  puo'  dare  al  fatto  una  definizione
giuridica diversa da quella enunciata  nella  sentenza  di  rinvio  a
giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione,  infliggere  le
pene corrispondenti, quantunque piu' gravi, e applicare le misure  di
sicurezza, purche'  la  cognizione  del  reato  non  appartenga  alla
competenza di un giudice superiore o speciale. 
 
  Se risulta dal dibattimento che  il  fatto  e'  diverso  da  quello
enunciato negli atti predetti, il giudice, fuori dei casi contemplati
nell'articolo 445, dispone con ordinanza la trasmissione  degli  atti
al pubblico ministero.