Art. 477 (Relazioni tra la sentenza e l'accusa contestata) Nella sentenza il giudice puo' dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella sentenza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque piu' gravi, e applicare le misure di sicurezza, purche' la cognizione del reato non appartenga alla competenza di un giudice superiore o speciale. Se risulta dal dibattimento che il fatto e' diverso da quello enunciato negli atti predetti, il giudice, fuori dei casi contemplati nell'articolo 445, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.