Art. 478 (Proscioglimento per perdono giudiziale) Quando i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato, il giudice, il quale ritiene di concedere invece il perdono giudiziale a norma dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.