(Codice di procedura penale-art. 478)
 
                              Art. 478 
 
              (Proscioglimento per perdono giudiziale) 
 
  Quando i risultati del giudizio sarebbero tali  da  legittimare  la
condanna dell'imputato, il giudice, il  quale  ritiene  di  concedere
invece il perdono giudiziale a norma  dell'articolo  169  del  codice
penale,  pronuncia  sentenza  con  la  quale  dichiara  non   doversi
procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.