Art. 479 (Proscioglimento per altri motivi) Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile, o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. Se non risultano sufficienti prove per condannare, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. Se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Quando occorre, il giudice ordina la liberazione del prosciolto e la cessazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Con la sentenza e' ordinata la cessazione delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate quelle che il giudice ritiene di dover ordinare a norma del codice penale.