(Codice di procedura penale-art. 479)
 
                              Art. 479 
 
                 (Proscioglimento per altri motivi) 
 
  Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, se il fatto  non
sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta  di  persona
non imputabile, o di  persona  non  punibile  perche'  il  fatto  non
costituisce reato  o  per  un'altra  ragione,  il  giudice  pronuncia
sentenza di assoluzione, enunciandone la causa nel dispositivo. 
 
  Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perche' il  fatto  non
sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel  caso  in
cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non  lo
ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova  che  il
fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso. 
 
  Se non risultano  sufficienti  prove  per  condannare,  il  giudice
pronuncia sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. 
 
  Se il reato e' estinto,  se  l'azione  penale  non  avrebbe  potuto
essere iniziata, se l'azione penale non puo'  essere  proseguita,  il
giudice pronuncia sentenza con cui dichiara  non  doversi  procedere,
enunciandone la causa nel dispositivo. 
 
  Quando occorre, il giudice ordina la liberazione del  prosciolto  e
la cessazione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. 
 
  Con la sentenza e' ordinata la cessazione delle misure di sicurezza
gia' provvisoriamente applicate e  che  debbono  essere  revocate  in
conseguenza del proscioglimento,  e  sono  applicate  quelle  che  il
giudice ritiene di dover ordinare a norma del codice penale.