(Codice di procedura penale-art. 480)
 
                              Art. 480 
 
 (Provvedimenti della sentenza che accerta la falsita' di documenti) 
 
  La falsita' di  un  atto  pubblico  o  di  una  scrittura  privata,
accertata con sentenza di condanna o di  proscioglimento  pronunciata
nel  giudizio  per  qualsiasi  reato,  deve  essere  dichiarata   nel
dispositivo della sentenza stessa. Con  lo  stesso  dispositivo  deve
essere ordinata  la  cancellazione  totale  o  parziale,  secondo  le
circostanze, e se e' il caso la ripristinazione, la rinnovazione o la
riforma del documento, con la prescrizione  del  modo  con  cui  deve
essere  eseguita.   La   cancellazione,   la   ripri-stinazione,   la
rinnovazione o la riforma non e' ordinata  quando  puo'  pregiudicare
interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.