Art. 480 (Provvedimenti della sentenza che accerta la falsita' di documenti) La falsita' di un atto pubblico o di una scrittura privata, accertata con sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata nel giudizio per qualsiasi reato, deve essere dichiarata nel dispositivo della sentenza stessa. Con lo stesso dispositivo deve essere ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, e se e' il caso la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripri-stinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando puo' pregiudicare interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.