Art. 481 (Esecuzione della sentenza che dichiara la falsita' di documenti) Nel caso preveduto dall'articolo precedente, la sentenza di condanna o di proscioglimento che dichiara la falsita' totale o parziale di un atto pubblico o di una scrittura privata, e' eseguita per questa parte o capo da un giudice delegato dal presidente della corte o del tribunale che ha pronunciato la sentenza stessa, a richiesta e con l'intervento del pubblico ministero, e con l'assistenza del cancelliere che ne compila il processo verbale. Il pretore provvede d'ufficio. La cancellazione totale del documento si effettua mediante annotazione della sentenza in margine di ciascuna pagina del medesimo, e mediante compilazione del processo verbale, in cui si attesta questo adempimento, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al processo verbale, e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando costui la chiede dimostrando di avervi legittimo interesse. Negli altri casi il testo del documento, quale risulta stabilito in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel processo verbale. Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositarlo unitamente a una copia autentica del processo verbale a cui deve rimanere annesso. Se il documento era posseduto da un privato, il cancelliere lo conserva annesso al processo verbale e rilascia copia di questo atto alla detta persona, quando la chieda dimostrando di avervi legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico. Nel processo verbale il giudice da' le disposizioni occorrenti per l'osservanza di quanto e' stabilito nei due capoversi precedenti.