(Codice di procedura penale-art. 481)
 
                              Art. 481 
 
  (Esecuzione della sentenza che dichiara la falsita' di documenti) 
 
  Nel  caso  preveduto  dall'articolo  precedente,  la  sentenza   di
condanna o di proscioglimento  che  dichiara  la  falsita'  totale  o
parziale di un atto pubblico o di una scrittura privata, e'  eseguita
per questa parte o capo da un giudice delegato dal  presidente  della
corte o del tribunale  che  ha  pronunciato  la  sentenza  stessa,  a
richiesta  e  con  l'intervento  del  pubblico   ministero,   e   con
l'assistenza del cancelliere che ne compila il processo  verbale.  Il
pretore provvede d'ufficio. 
 
  La  cancellazione  totale  del  documento  si   effettua   mediante
annotazione  della  sentenza  in  margine  di  ciascuna  pagina   del
medesimo, e mediante compilazione del processo  verbale,  in  cui  si
attesta questo adempimento, con la dichiarazione che il documento non
puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane  allegato  al
processo verbale, e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione
del documento a chi lo possedeva  o  lo  aveva  in  deposito,  quando
costui la chiede dimostrando di avervi legittimo interesse. 
 
  Negli altri casi il testo del documento, quale risulta stabilito in
seguito  alla  cancellazione   parziale   o   alla   ripristinazione,
rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel processo  verbale.
Se  il  documento  era  in  deposito  pubblico,  e'   restituito   al
depositarlo unitamente a una copia autentica del processo  verbale  a
cui deve rimanere annesso.  Se  il  documento  era  posseduto  da  un
privato, il cancelliere lo conserva annesso  al  processo  verbale  e
rilascia copia di questo atto alla detta persona,  quando  la  chieda
dimostrando di avervi  legittimo  interesse.  Tale  copia  vale  come
originale per ogni effetto giuridico. 
 
  Nel processo verbale il giudice da' le disposizioni occorrenti  per
l'osservanza di quanto e' stabilito nei due capoversi precedenti.