Art. 482 (Condanna alle spese e ai danni in caso di proscioglimento) Nel caso di proscioglimento, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, si applicano le disposizioni degli articoli 382 e 383 per cio' che concerne la condanna alle spese anticipate dallo Stato, e alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice puo', quando l'interessato ne fa domanda, condannare la parte civile alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato e del responsabile civile, citato o intervenuto nel giudizio. Si osserva anche in questo caso la disposizione dell'articolo 383.