(Codice di procedura penale-art. 482)
 
                              Art. 482 
 
     (Condanna alle spese e ai danni in caso di proscioglimento) 
 
  Nel caso di proscioglimento, quando si tratta di reato  punibile  a
querela della persona offesa,  si  applicano  le  disposizioni  degli
articoli 382 e 383 per cio'  che  concerne  la  condanna  alle  spese
anticipate dallo Stato, e alle spese e al risarcimento  del  danno  a
favore dell'imputato o del responsabile civile. 
 
  Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice
puo', quando l'interessato ne fa domanda, condannare la parte  civile
alle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato  e  del
responsabile civile, citato o intervenuto nel  giudizio.  Si  osserva
anche in questo caso la disposizione dell'articolo 383.