(Codice di procedura penale-art. 483)
 
                              Art. 483 
 
                       (Sentenza di condanna) 
 
  Fuori dei casi preveduti dagli  articoli  478  e  479,  il  giudice
pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene  e,  se  occorre,
applicando le misure di sicurezza. 
 
  Il giudice, quando con la stessa sentenza  pronuncia  condanna  per
piu' reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi
determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
sul concorso di reati e di pene. 
 
  Con la sentenza di condanna  il  condannato  e'  dichiarato  quando
occorre delinquente o  contravventore  abituale  o  professionale,  o
delinquente per tendenza.