Art. 483 (Sentenza di condanna) Fuori dei casi preveduti dagli articoli 478 e 479, il giudice pronuncia sentenza di condanna, infliggendo le pene e, se occorre, applicando le misure di sicurezza. Il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per piu' reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Con la sentenza di condanna il condannato e' dichiarato quando occorre delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza.