(Codice di procedura penale-art. 484)
 
                              Art. 484 
 
     (Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna) 
 
  Nei casi in cui a' termini dell'articolo 36 del  codice  penale  la
sentenza di condanna deve essere pubblicata,  il  giudice  stabilisce
nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata  per  intero  o
per estratto, e designa il giornale o i giornali in cui  la  sentenza
deve essere inserita.