(Codice di procedura penale-art. 485)
 
                              Art. 485 
 
(Esecuzione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza) 
 
  Qualora dalla condanna inflitta derivi l'interdizione dai  pubblici
uffici o da alcuno di essi, o l'interdizione o la sospensione da  una
professione o da un'arte, ovvero la perdita o  la  sospensione  della
patria potesta' o  dell'autorita'  maritale,  il  giudice,  il  quale
ritiene di valersi della facolta' consentitagli dall'articolo 140 del
codice  penale,  ordina  con   la   sentenza   che   l'imputato   sia
provvisoriamente privato dell'esercizio  dei  pubblici  uffici  o  di
alcuno di essi ovvero dell'esercizio di una professione o di  un'arte
o della patria potesta' o dell'autorita' maritale. 
 
  Nello stesso modo  il  giudice  provvede  quanto  alla  provvisoria
esecuzione  delle  misure   di   sicurezza,   nei   casi   consentiti
dall'articolo 206 del codice penale. 
 
  La  sentenza  non  e'  impugnabile  per   il   capo   che   dispone
l'applicazione  provvisoria  delle  pene  accessorie  e  l'esecuzione
provvisoria delle misure di sicurezza.