Art. 485 (Esecuzione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza) Qualora dalla condanna inflitta derivi l'interdizione dai pubblici uffici o da alcuno di essi, o l'interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, ovvero la perdita o la sospensione della patria potesta' o dell'autorita' maritale, il giudice, il quale ritiene di valersi della facolta' consentitagli dall'articolo 140 del codice penale, ordina con la sentenza che l'imputato sia provvisoriamente privato dell'esercizio dei pubblici uffici o di alcuno di essi ovvero dell'esercizio di una professione o di un'arte o della patria potesta' o dell'autorita' maritale. Nello stesso modo il giudice provvede quanto alla provvisoria esecuzione delle misure di sicurezza, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale. La sentenza non e' impugnabile per il capo che dispone l'applicazione provvisoria delle pene accessorie e l'esecuzione provvisoria delle misure di sicurezza.