(Codice di procedura penale-art. 486)
 
                              Art. 486 
 
(Esecuzione  immediata  dei  provvedimenti  preveduti   dall'articolo
                             precedente) 
 
  I provvedimenti dati dal giudice a norma  dell'articolo  precedente
debbono essere eseguiti immediatamente, anche durante il termine  per
impugnare la sentenza e nonostante l'impugnazione proposta.