Art. 487 (Provvedimenti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato penale). Quando la legge consente il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, il giudice, se ritiene di concederlo, provvede con la sentenza di condanna a norma, degli articoli 163, 164 e 165 del codice penale. Quando il giudice, nei casi preveduti dall'articolo 175 del codice penale, intende disporre che non sia fatta menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, provvede con la sentenza in conformita' dell'articolo stesso.