(Codice di procedura penale-art. 487)
 
                              Art. 487 
 
(Provvedimenti relativi alla sospensione condizionale  della  pena  e
      alla non menzione della condanna nel certificato penale). 
 
  Quando  la  legge   consente   il   beneficio   della   sospensione
condizionale dell'esecuzione della pena, il giudice,  se  ritiene  di
concederlo, provvede con la  sentenza  di  condanna  a  norma,  degli
articoli 163, 164 e 165 del codice penale. 
 
  Quando il giudice, nei casi preveduti dall'articolo 175 del  codice
penale, intende disporre che non sia fatta  menzione  della  condanna
nel certificato penale rilasciato a richiesta  di  privati,  provvede
con la sentenza in conformita' dell'articolo stesso.