(Codice di procedura penale-art. 488)
 
                              Art. 488 
 
    (Disposizioni della sentenza di condanna relative alle spese) 
 
  Con la sentenza di condanna e' dichiarato l'obbligo del  condannato
al pagamento delle spese processuali, salvo che si tratti di condanna
alla pena di morte. 
 
  I condannati  per  lo  stesso  reato  o  per  reati  connessi  sono
obbligati in solido al pagamento delle predette spese.  I  condannati
in uno stesso giudizio per  reati  non  connessi  sono  obbligati  in
solido  alle  sole  spese  comuni  relative  ai  reati  per  i  quali
riportarono condanna. 
 
  Sono poste a carico del  condannato  anche  le  spese  per  il  suo
mantenimento durante la custodia preventiva, a' termini dell'articolo
274. 
 
  Il  responsabile  civile  citato  o  intervenuto  nel  giudizio  e'
obbligato  al  pagamento  delle  spese  processuali  in  solido   con
l'imputato condannato, se la sua responsabilita' e' dichiarata con la
sentenza. 
 
  Qualora il giudice non abbia provveduto  circa  le  spese  a  norma
delle disposizioni precedenti, la sentenza e'  rettificata  nel  modo
indicato nell'articolo 149.