Art. 488 (Disposizioni della sentenza di condanna relative alle spese) Con la sentenza di condanna e' dichiarato l'obbligo del condannato al pagamento delle spese processuali, salvo che si tratti di condanna alla pena di morte. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle predette spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali riportarono condanna. Sono poste a carico del condannato anche le spese per il suo mantenimento durante la custodia preventiva, a' termini dell'articolo 274. Il responsabile civile citato o intervenuto nel giudizio e' obbligato al pagamento delle spese processuali in solido con l'imputato condannato, se la sua responsabilita' e' dichiarata con la sentenza. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese a norma delle disposizioni precedenti, la sentenza e' rettificata nel modo indicato nell'articolo 149.