Art. 489 (Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni) Con la sentenza di condanna l'imputato o gli imputati sono condannati a' termini dell'articolo 185 del codice penale alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile che ne ha fatto domanda, quando il giudice riconosce che essa vi ha diritto. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, tale condanna e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando la sua responsabilita' e' riconosciuta. L'imputato prosciolto non puo' essere condannato come responsabile civile per il fatto dei coimputati condannati, se non e' stato citato anche in tale qualita' nel giudizio. La sentenza decide altresi' sulla liquidazione dei danni quando e' possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti su tale liquidazione, lo dichiara indicandone i motivi e rimette le parti davanti al giudice civile competente in primo grado per valore nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice penale ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni, puo' con la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva. L'imputato e il responsabile civile sono inoltre condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile, il cui ammontare deve essere determinato in ogni caso nella sentenza penale.