(Codice di procedura penale-art. 489)
 
                              Art. 489 
 
     (Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni) 
 
  Con  la  sentenza  di  condanna  l'imputato  o  gli  imputati  sono
condannati a'  termini  dell'articolo  185  del  codice  penale  alle
restituzioni e al risarcimento  dei  danni  cagionati  dal  reato,  a
favore della parte civile che ne ha fatto domanda, quando il  giudice
riconosce che essa vi ha diritto. Se il responsabile civile e'  stato
citato o e' intervenuto nel giudizio, tale  condanna  e'  pronunciata
anche contro di lui in  solido,  quando  la  sua  responsabilita'  e'
riconosciuta. L'imputato prosciolto non puo' essere  condannato  come
responsabile civile per il fatto dei coimputati condannati, se non e'
stato citato anche in tale qualita' nel giudizio. 
 
  La sentenza decide altresi' sulla liquidazione dei danni quando  e'
possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice.
Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti  su
tale liquidazione, lo dichiara indicandone  i  motivi  e  rimette  le
parti davanti al giudice civile competente in primo grado per  valore
nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado, salvo  che
sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice penale
ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni, puo'  con
la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una  somma
da imputarsi nella liquidazione definitiva. 
 
  L'imputato e il responsabile  civile  sono  inoltre  condannati  in
solido alle spese sostenute dalla parte civile, il cui ammontare deve
essere determinato in ogni caso nella sentenza penale.