(Codice di procedura penale-art. 490)
 
                              Art. 490 
 
           (Condanna all'ammenda del civilmente obbligato) 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice  penale,  il
giudice condanna la persona civilmente  obbligata  a  pagare,  se  il
condannato risultera'  insolvibile,  una  somma  pari  all'ammenda  a
questo inflitta.