(Codice di procedura penale-art. 491)
 
                              Art. 491 
 
      (Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno) 
 
  La  pubblicazione   della   sentenza   di   condanna   a'   termini
dell'articolo 186 del codice  penale  e'  ordinata  dal  giudice,  su
istanza dell'interessato, con la stessa sentenza. La pubblicazione ha
luogo a spese del condannato, e se e' il caso anche del  responsabile
civile, per una o due volte in giornali designati dal giudice. 
 
  Il giudice  con  la  medesima  sentenza  assegna  all'obbligato  un
termine per provvedere alla pubblicazione. Se questa non e'  avvenuta
nel termine prefisso, puo'  provvedervi  direttamente  l'interessato,
con diritto di ripetere le spese dalla persona obbligata.