Art. 491 (Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno) La pubblicazione della sentenza di condanna a' termini dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice, su istanza dell'interessato, con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato, e se e' il caso anche del responsabile civile, per una o due volte in giornali designati dal giudice. Il giudice con la medesima sentenza assegna all'obbligato un termine per provvedere alla pubblicazione. Se questa non e' avvenuta nel termine prefisso, puo' provvedervi direttamente l'interessato, con diritto di ripetere le spese dalla persona obbligata.