(Testo unico-art. 238)
                              Art. 238. 
 
(Art. 60, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n.  1227  -Legge
                      16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Il R. Istituto orientale di Napoli ha per fine: 
  a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei
popoli  dell'Asia  e  dell'Africa,   nonche'   l'insegnamento   delle
discipline coloniali; 
  b) la preparazione degli interpreti per  i  servizi  dei  Ministeri
degli affari esteri e delle colonie; 
  c) la preparazione e la cultura, coloniale dei funzionari civili  e
militari e di privati che  debbano  o  vogliano  esercitare  il  loro
ufficio e la loro attivita' nelle Colonie italiane di diretto dominio
o all'estero; 
  d) di contribuire, con Scuole  di  perfezionamento,  con  borse  di
studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso
degli studi per la conoscenza del paese  e  dei  popoli  dell'Asia  e
dell'Africa ed in  particolare  delle  Colonie  italiane  di  diretto
dominio.