Art. 238. (Art. 60, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812). Il R. Istituto orientale di Napoli ha per fine: a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonche' l'insegnamento delle discipline coloniali; b) la preparazione degli interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie; c) la preparazione e la cultura, coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attivita' nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero; d) di contribuire, con Scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.