(Testo unico-art. 239)
                              Art. 239. 
 
         (Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). 
 
  Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R.
Istituto  orientale  di  Napoli  potra'   provvedere   con   speciali
convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici
di istruzione  o  con  corpi  scientifici,  alla  integrazione,  allo
scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi  di
istruzione  o  di  cultura  scientifica  o  professionale  volti   al
completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel  R.
Istituto. 
  Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale,  su  proposta
del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col  Ministro  da
cui dipende o sotto la  vigilanza  del  quale  e'  posto  l'Ente,  lo
stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.