Art. 240. (Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 3 R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). Il R. Istituto Orientale di Napoli conferisce: a) diplomi linguistici; b) diplomi di interprete; c) diplomi coloniali. I diplomi linguistici hanno esclusivamente valore di qualifica accademica. Coloro che sono forniti di tali diplomi, ove intendano esercitare la professione d'insegnante negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U.