(Testo unico-art. 240)
                              Art. 240. 
 
(Art.  5,  R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  2909  -  Art.  3  R.
               decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). 
 
  Il R. Istituto Orientale di Napoli conferisce: 
  a) diplomi linguistici; 
  b) diplomi di interprete; 
  c) diplomi coloniali. 
  I diplomi linguistici  hanno  esclusivamente  valore  di  qualifica
accademica. Coloro che sono forniti di tali  diplomi,  ove  intendano
esercitare  la   professione   d'insegnante   negli   Istituti   medi
d'istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre
relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U.