(Testo unico-art. 242)
                              Art. 242. 
 
         (Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). 
 
  Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli e' costituito: 
  a) dai  beni  di  qualsiasi  natura  gia'  appartenenti  all'antico
Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888,
n. 5873, serie terza; 
  b) da qualsiasi  altro  cespite  patrimoniale  che  gli  potra'  in
seguito pervenire. 
  Il Ministro per  l'educazione  nazionale  provvedera'  direttamente
alla liquidazione dei beni immobili gia' indicati  nel  l'articolo  6
della suddetta legge e curera' l'investimento dei  capitali  ricavati
in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.