Art. 244. (Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975). Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e degli Istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale e' a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno al servizio del R. Istituto orientale di Napoli e' valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza. Analoga disposizione e' applicabile pei servizi pensionabili resi all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato. Il carico delle pensioni o delle indennita' ed assegni e' in tal caso ripartito tra lo Stato e l'Istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.