(Testo unico-art. 244)
                              Art. 244. 
 
         (Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975). 
 
  Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e
degli Istituti d'istruzione, nei quali  l'onere  del  trattamento  di
quiescenza a favore del personale e' a carico dello  Stato,  prestato
dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della  legge
27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno  al
servizio del R. Istituto  orientale  di  Napoli  e'  valutabile  agli
effetti del trattamento di quiescenza. 
  Analoga disposizione e' applicabile pei servizi  pensionabili  resi
all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso  che,  dopo
la citata legge 27 dicembre 1888,  siano  passati  o  passino  ad  un
servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato. 
  Il carico delle pensioni o delle indennita' ed assegni  e'  in  tal
caso ripartito tra  lo  Stato  e  l'Istituto,  in  proporzione  degli
stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo  48
del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e  militari  21  febbraio
1895, n. 70.