(Testo unico-art. 247)
                              Art. 247. 
 
         (Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). 
 
  Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei  quali  non
trovino applicazione le disposizioni del R.  decreto-legge  9  aprile
1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e  catastali
sono ridotte di un quarto.