Art. 247. (Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.