Art. 248. (Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863). Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III del presente T. U., concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154. Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.