(Testo unico-art. 248)
                              Art. 248. 
 
(Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931,  n.
          1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863). 
 
  Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le  disposizioni  di
cui  al  Titolo  I,  sezione  III,  capo  III  del  presente  T.  U.,
concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. 
  Gli studenti orfani  di  guerra,  ovvero  mutilati  e  invalidi  di
guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai
sensi della  legge  24  marzo  1930,  n.  454,  sono  dispensati  dal
pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le  modalita'  di
cui all'art. 154. 
  Gli studenti  di  cittadinanza  italiana  appartenenti  a  famiglie
residenti in Dalmazia, nell'isola di  Veglia  o  nella  provincia  di
Zara,  sono  dispensati  dal  pagamento  delle  tasse  e   sopratasse
scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.