(Codice della navigazione-art. 419)
                              Art. 419. 
                        (Trasporti di cose). 
 
  Il trasporto di cose puo' avere per  oggetto  un  carico  totale  o
parziale ovvero cose singole, e puo' effettuarsi su nave  determinata
ovvero su nave indeterminata.