(Codice della navigazione-art. 420)
                              Art. 420. 
                       (Forma del contratto). 
 
  Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto,
tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori,  di  stazza
lorda  non  superiore  alle  dieci  tonnellate,  se   a   propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.