(Codice della navigazione-art. 422)
                              Art. 422. 
                   (Responsabilita' del vettore). 
 
  Il vettore e' responsabile della perdita o delle avarie delle  cose
consegnategli per il trasporto, dal  momento  in  cui  le  riceve  al
momento in cui le riconsegna, nonche' dei danni  per  il  ritardo,  a
meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo
non e' stata, ne' in tutto ne' in parte, determinata da colpa  sua  o
da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. 
 
  Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che  la  causa
della perdita, delle avarie o del ritardo  e'  stata  determinata  da
colpa del vettore o da colpa commerciale  dei  di  lui  dipendenti  e
preposti, quando il danno e' stato prodotto da vizio  occulto,  o  da
innavigabilita'  della  nave  non  derivante  da  inadempimento  agli
obblighi  di  cui  all'articolo  precedente,  da  colpa  nautica  dei
dipendenti o preposti del vettore, da fortuna  o  pericoli  di  mare,
incendio non determinato da colpa del vettore,  pirateria,  fatti  di
guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita' di
diritto o di fatto, anche a scopo  sanitario,  sequestri  giudiziari,
scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o
tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione  del  viaggio
fatta a tale scopo, cattivo stivaggio,  vizio  proprio  della  merce,
calo  di  volume  o  di   peso,   insufficienza   degli   imballaggi,
insufficienza o imperfezione  delle  marche,  atti  od  omissioni  in
genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.