Art. 422.
(Responsabilita' del vettore).
Il vettore e' responsabile della perdita o delle avarie delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al
momento in cui le riconsegna, nonche' dei danni per il ritardo, a
meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo
non e' stata, ne' in tutto ne' in parte, determinata da colpa sua o
da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
Deve invece l'avente diritto alla riconsegna provare che la causa
della perdita, delle avarie o del ritardo e' stata determinata da
colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e
preposti, quando il danno e' stato prodotto da vizio occulto, o da
innavigabilita' della nave non derivante da inadempimento agli
obblighi di cui all'articolo precedente, da colpa nautica dei
dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare,
incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di
guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita' di
diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari,
scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o
tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio
fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce,
calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi,
insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in
genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.