Art. 423.
(Limite del risarcimento).
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di
carico, essere superiore a lire cinquemila o alla maggior cifra
corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente
all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si
presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova
contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta,
non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose
trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che
l'inesattezza non fu scientemente commessa.