(Codice della navigazione-art. 423)
                              Art. 423. 
                     (Limite del risarcimento). 
 
  Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di
carico, essere superiore a  lire  cinquemila  o  alla  maggior  cifra
corrispondente al  valore  dichiarato  dal  caricatore  anteriormente
all'imbarco. 
 
  Il valore dichiarato dal caricatore  anteriormente  all'imbarco  si
presume come valore effettivo delle cose  trasportate  fino  a  prova
contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta,
non e' responsabile per  la  perdita  o  per  le  avarie  delle  cose
trasportate ovvero per il ritardo,  a  meno  che  venga  provato  che
l'inesattezza non fu scientemente commessa.