Art. 424.
(Derogabilita' delle norme sulla responsabilita').
Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore
del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto
concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello
posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre
tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci
caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti
nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i
danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle clausole
derogatrici e' subordinata alla loro inserzione nella polizza
ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico.
Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle
ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga
emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.