(Codice della navigazione-art. 424)
                              Art. 424. 
         (Derogabilita' delle norme sulla responsabilita'). 
 
  Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre  derogabili  a  favore
del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto
concerne il periodo di tempo  anteriore  alla  caricazione  e  quello
posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che  intercorre
tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti  di  merci
caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente  ai  trasporti
nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche' per quanto concerne i
danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l'efficacia delle  clausole
derogatrici  e'  subordinata  alla  loro  inserzione  nella   polizza
ricevuto per l'imbarco o nella polizza di carico. 
 
  Le norme  anzidette  sono  infine  derogabili,  anche  fuori  delle
ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga
emessa polizza di carico, ne' altro documento negoziabile.