Art. 425.
(Imballaggi e marche di contrassegno).
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a
cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in
maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del
viaggio.
Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui
derivanti da imperfetta apposizione delle marche.