(Codice della navigazione-art. 425)
                              Art. 425. 
               (Imballaggi e marche di contrassegno). 
 
  Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono  a
cura del  caricatore,  essere  apposte  marche  di  contrassegno,  in
maniera che  normalmente  rimangano  visibili  fino  al  termine  del
viaggio. 
 
  Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i  danni  a  lui
derivanti da imperfetta apposizione delle marche.