Art. 426.
(Consegna delle bollette doganali).
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della
partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore
le bollette doganali.
Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui
derivati dall'omessa consegna.
Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti
e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.