(Codice della navigazione-art. 426)
                              Art. 426. 
                 (Consegna delle bollette doganali). 
 
  All'atto dell'imbarco delle merci,  e  in  ogni  caso  prima  della
partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al  vettore
le bollette doganali. 
 
  Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i  danni  a  lui
derivati dall'omessa consegna. 
 
  Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei  documenti
e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.