(Codice della navigazione-art. 427)
                              Art. 427. 
                 (Impedimento prima della partenza). 
 
  Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza  maggiore,
il contratto e' risolto. Se per la stessa  causa  la  partenza  della
nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto. 
 
  Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a
sopportare le spese di scaricazione.