Art. 427.
(Impedimento prima della partenza).
Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore,
il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della
nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto.
Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a
sopportare le spese di scaricazione.