(Codice della navigazione-art. 428)
                              Art. 428. 
                      (Impedimento temporaneo). 
 
  Se la  partenza  della  nave  o  la  prosecuzione  del  viaggio  e'
temporaneamente impedita per causa  non  imputabile  al  vettore,  il
contratto resta in vigore. 
 
  Il caricatore puo', mentre dura  l'impedimento,  far  scaricare  le
merci a  proprie  spese,  con  l'obbligo  di  ricaricarle  ovvero  di
risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di  viaggio,
il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per  l'adempimento
degli obblighi predetti.