Art. 428.
(Impedimento temporaneo).
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e'
temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il
contratto resta in vigore.
Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento, far scaricare le
merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di
risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio,
il caricatore e' tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento
degli obblighi predetti.