(Codice della navigazione-art. 429)
                              Art. 429. 
                     (Interruzione del viaggio). 
 
  Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni
per causa di forza maggiore, il contratto  rimane  in  vigore  ed  il
caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. 
 
  Se la nave non puo' essere  riparata  od  e'  necessario  un  tempo
soverchio, ovvero  se  il  viaggio  e'  interrotto  o  soverchiamente
ritardato per altra causa di forza maggiore, il  nolo  e'  dovuto  in
proporzione del tratto  utilmente  percorso,  purche'  il  comandante
abbia fatto il possibile per provvedere, per  conto  del  caricatore,
all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.