Art. 429.
(Interruzione del viaggio).
Se, dopo la partenza, il comandante e' costretto a fare riparazioni
per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il
caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.
Se la nave non puo' essere riparata od e' necessario un tempo
soverchio, ovvero se il viaggio e' interrotto o soverchiamente
ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e' dovuto in
proporzione del tratto utilmente percorso, purche' il comandante
abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore,
all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.