Art. 430.
(Impedimento all'arrivo).
Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato per causa di
forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli
ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore
per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto
vicino o ritornando al porto di partenza.