(Codice della navigazione-art. 430)
                              Art. 430. 
                      (Impedimento all'arrivo). 
 
  Se l'approdo e' impedito o soverchiamente ritardato  per  causa  di
forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto  ordini  o  se  gli
ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo  migliore
per l'interesse della nave e del carico, approdando  in  altro  porto
vicino o ritornando al porto di partenza.